Statuto della cooperativa
DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA – SCOPI – SOCI
ARTICOLO 1
È costituita una Società cooperativa a responsabilità limitata denominata:
“KARIBUNY Soc. Coop. Sociale a r.l.”
ARTICOLO 2
La Società ha sede in Castello di Brianza (Lecco) frazione Bevera Via Romitaggio n.1.
Nelle forme di legge potranno essere istituite e soppresse sedi secondarie, succursali, filiali, agenzie e rappresentanze.
Il trasferimento della sede legale nel medesimo Comune è deliberato dall’Organo Amministrativo.
ARTICOLO 3
La Società ha la durata fino al 31 dicembre 2080, ma potrà essere prorogata a norma di legge.
ARTICOLO 4
La società non ha scopo di lucro e opera nel rispetto delle clausole dimutualità senza fini di speculazione privata previste dalla legge.
Essa ha lo scopo di perseguire, ai sensi della legge 8/11/1991 n. 381, l’interesse generale della comunità alla promozione umana ed all’integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi rientranti nella previsione di cui all’art. 1, 1° comma lettera A) della stessa. La cooperativa, mediante la solidale partecipazione dei soci e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento, realizza le attività costituenti l’oggetto sociale in funzione e nel rispetto degli obiettivi della legge 8/11/1991 n. 381 e del presente statuto.
La Cooperativa è disciplinata dalle disposizioni in materia di società a responsabilità limitata, per quanto non disciplinato dalle disposizioni che riguardano specificamente le società cooperative. Qualora i soci cooperatori siano più di diciannove ed allo stesso tempo l’attivo netto dello stato patrimoniale sia superiore ad un milione di euro, salvo l’eventuale adeguamento di tale importo a cura del Ministero delle attività produttive come previsto per legge, la società dovrà essere disciplinata dalle disposizioni in materia di società per azioni e dovranno di conseguenza essere adottate le necessarie modifiche dello statuto sociale.
Nello svolgimento della sua attività la società si avvale prevalentemente degli apporti di beni e servizi da parte dei soci, e prevalentemente in favore dei soci. La cooperativa potrà svolgere la sua attività anche con terzi non soci.
Per il conseguimento dello scopo sociale, la cooperativa ha come oggetto la gestione di attività socio-educative a favore dei propri soci e di utenti diversi, soprattutto se portatori di problemi socio relazionali, con particolare riferimento a categorie quali i giovani, gli anziani, gli extra-comunitari.
La società si prefigge l’elaborazione, la promozione e la realizzazione di progetti di solidarietà nell’ambito nazionale ed internazionale, con particolare riferimento all’area dell’emarginazione e al campo della promozione e dello sviluppo.
Si prefigge inoltre di promuovere e incentivare la collaborazione e la cooperazione tra istituzioni, organizzazioni e singoli, in ambito locale, nazionale e internazionale.
La cooperativa infine si prefigge la promozione di uno stile di vita sostenibile; di valorizzare il ruolo dei volontari, favorendone la crescita personale e umana; di formare; di inviare e supportare persone (volontari e non) in Paesi in Via di Sviluppo o in aree svantaggiate; di organizzazione percorsi di formazione e animazione rivolti a singoli, gruppi e istituzioni;
Durante lo svolgimento delle sue attività la società individua i Missionari della Consolata come interlocutore privilegiato.
In particolare la cooperativa potrà svolgere le seguenti attività:
a) gestione di centri di aggregazione sociale, educativa, culturale, sportiva, ricreativa, ecc. con annessi pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, sale di ritrovo e di ricreazione, biblioteche, sale di lettura, sale da ballo, impianti sportivi in genere, condotti in propri o ceduti a terzi;
b) cooperazione allo sviluppo con enti operanti nei paesi in via di sviluppo ovvero iniziative rivolte alla cooperazione internazionale, al sostegno dei produttori svantaggiati, alla promozione della cittadinanza attiva e del consumo critico e ecosostenibile anche attraverso la commercializzazione all’ingrosso e al dettaglio di prodotti del Commercio Equo e Solidale, gestendo spacci per i soci, esercizi commerciali, pubblici esercizi, attività di catering e vending e promovendo “Gruppi di Acquisto Solidale”.
c) organizzazione di mostre spettacoli, manifestazioni, iniziative socio-culturali ed artistiche in conto proprio e per conto terzi;
d) realizzazione e distribuzione di materiale informativo, quali pubblicazioni, gadget e ed audiovisivi;
e) noleggio di impianti di amplificazione, illuminazione, macchine da proiezione e di quant’altro utile e necessario per l’organizzazione di iniziative socioculturali, teatrali artistiche o di tempo libero in generale;
f) attività di editoria e ricerca (esclusi quotidiani).
g) promozione attiva del concetto di sviluppo sostenibile attraverso attività di raccolta, recupero, riutilizzo, rivalutazione e rivendita di materiali usati o “con ciclo di vita esaurito”;
h) produzione e acquisto e vendita, da soci e non, di beni alimentari e non, prodotti secondo criteri etici, sociali e di tutela ambientale, che promuovono e sostengono il consumo critico e responsabile sensibilizzando verso stili di vita alternativi.
i) vendita, a soci e non, di beni alimentari e non, prodotti secondo criteri etici, sociali e di tutela ambientale, che promuovono e sostengono il consumo critico e responsabile sensibilizzando verso stili di vita alternativi.
h) sviluppo di banche dati e altri strumenti idonei a facilitare, incentivare e coordinare attività di realtà operanti nel terzo settore;
i) promozione del “turismo responsabile”, ovvero di una forma di turismo che promuova l’interazione tra viaggiatore e comunità locali, nel rispetto delle persone, della cultura, delle tradizioni e dell’ambiente del Paese visitato.
Ai fini della realizzazione delle attività di cui al presente articolo e per favorire e tutelare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, la Cooperativa può raccogliere, presso questi, se iscritti nel Libro Soci da almeno novanta giorni, finanziamenti con obbligo di rimborso. Le modalità di raccolta e contrattuali sono disciplinate da apposito regolamento; le condizioni economiche del rapporto, unitamente alle altre indicazioni, sono fissate dall’organo amministrativo.
Il tutto in conformità alle disposizioni della legge fiscale, bancaria ed ai provvedimenti delle Autorità monetarie in materia di finanziamenti e raccolta di risparmio presso i soci.
Le attività finanziarie non potranno comunque essere prevalenti o nei confronti del pubblico.
La cooperativa potrà svolgere attività connesse o affini a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, industriale, commerciale e finanziaria necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque attinenti ai medesimi.
È vietata la distribuzione di utili e dividendi, comunque denominati, in misura superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato dai soci. È vietata la remunerazione degli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore di due punti a quella massima stabilita per i dividendi.
È vietata la distribuzione delle riserve tra i soci cooperatori, tanto durante la vita della cooperativa quanto all’atto del suo scioglimento. In tale caso, il patrimonio residuo, dedotto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, dovrà essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
ARTICOLO 5
Il numero dei soci cooperatori é illimitato: non può comunque essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Possono essere soci cooperatori tutti coloro che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che abbiano i requisiti soggettivi per partecipare alla attività della impresa, in particolare coloro che esercitano attività o mestieri attinenti alla natura dell’impresa esercitata dalla cooperativa e che, per la propria capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possono partecipare direttamente ai lavori dell’impresa sociale ed attivamente cooperare al suo esercizio e al suo sviluppo.
Possono essere ammessi a soci elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento dell’ente.
Possono essere ammessi anche soci sovventori, sia persone fisiche che persone giuridiche, nei limiti previsti dalla Legge. I voti attribuiti ai soci sovventori non possono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.
Possono essere ammessi a soci i sottoscrittori di azioni di partecipazione cooperativa secondo le modalità e condizioni e con le limitazioni previste dalla Legge e dal presente statuto.
ARTICOLO 6
Chi desidera diventare socio, deve presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione – specificandone, per le persone fisiche:
a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, codice fiscale;
b) l’attività svolta in relazione ai requisiti prescritti dall’articolo precedente;
c) l’ammontare della quota che si propone di sottoscrivere;
d) dichiarazione di accettazione dello statuto sociale.
Per le persone giuridiche la domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della società oppure dal presidente pro-tempore dell’associazione e deve contenere:
a) indicazione della denominazione o ragione sociale e della sede;
b) indicazione dell’importo e del numero delle quote sottoscritte;
c) dichiarazione di accettazione dello statuto sociale; alla domanda dovrà essere allegato l’estratto della deliberazione dell’organo sociale che ha deliberato l’adesione;
d) l’impegno a versare la quota sociale sottoscritta e il nome del delegato che rappresenta l’impresa sociale.
Sull’accoglimento della domanda decide il Consiglio di Amministrazione, il quale in caso di diniego deve specificarne, per iscritto il motivo.
ARTICOLO 7
Oltre che nei casi stabiliti dalla Legge, può recedere il socio:
a) che abbia perduto i requisiti per l’ammissione;
b) che si trasferisca in altra località lontana dal luogo in cui la cooperativa opera.
Al di fuori dei casi previsti dalla legge per i quali é escluso ogni sindacato del Consiglio di Amministrazione, spetta al Consiglio stesso constatare se ricorrono i motivi, che a norma del presente Statuto legittimino il recesso ed a provvedere in conseguenza nell’interesse della Società.
ARTICOLO 8
Oltre che nei casi previsti dalla legge, può dal Consiglio di Amministrazione essere escluso il socio:
a) che ha perduto i requisiti per l’ammissione;
b) che provoca intenzionalmente ed in modo grave danni materiali alla società;
c) che svolge attività in contrasto o in sleale concorrenza con quella della società;
d) che non osserva le disposizioni contenute nello statuto o nei regolamenti previsti dall’art. 28 oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti; e) che senza giustificati motivi non adempie puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la Società.
Nei casi indicati dalle lettere d) ed e) il socio inadempiente deve essere invitato a mezzo di lettera raccomandata, a mettersi in regola e l’esclusione potrà aver luogo solo trascorso un mese dal detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente.
ARTICOLO 9
Il socio receduto o escluso e gli eredi o legatari del socio defunto, avranno diritto soltanto al rimborso del valore nominale della quota versata oppure della minore somma risultante dal bilancio dell’esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto sociale.
La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera raccomandata a pena di decadenza, nel termine di un anno dalla chiusura del detto esercizio.
In mancanza di tale domanda le somme spettanti ai soci uscenti o agli eredi o legatari dei soci defunti saranno devolute alla riserva ordinaria.
In ogni caso i soci receduti od esclusi rispondono, per due anni dal giorno in cui il recesso o l’esclusione sono avvenuti, verso la Società per il pagamento dei conferimenti non versati, e verso i terzi nei limiti della quota sottoscritta e non versata, per le obbligazioni assunte dalla Società fino al giorno in cui la cessazione della qualità di socio si è verificata.
Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili gli eredi o legatari del socio defunto.
PATRIMONIO SOCIALE
ARTICOLO 10
Il patrimonio della Società é costituito:
a) dal capitale sociale che é variabile e formato da:
§ le azioni possedute dai soci cooperatori rispettivamente del valore nominale ciascuna non inferiore a Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero) e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti;
§ azioni nominative trasferibili per i soci sovventori, di valore nominale non inferiore né superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti;
§ azioni di partecipazione cooperative emesse nei limiti previsti dalla legge;
b) dalla riserva legale;
c) da eventuali riserve straordinarie;
d) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o oneri futuri o investimenti;
e) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.
Le riserve di cui ai punti B) e C), i fondi di cui al punto D) ed il patrimonio di cui al punto E) sono indivisibili anche alle condizioni di cui all’art. 12 della Legge 16 Dicembre 1977, n. 904, per tale motivo non possono essere distribuite fra i soci durante la vita sociale, né all’atto dello scioglimento della cooperativa. Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote o azioni e delle azioni nominative sottoscritte e delle azioni di partecipazione cooperativa.
ARTICOLO 11
La Cooperativa per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e la realizzazione dell’oggetto sociale si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale. La Cooperativa si propone lo sviluppo e l’ammodernamento aziendale. A tale scopo provvederà alla formulazione di programmi pluriennali di sviluppo da sottoporre all’approvazione della assemblea dei soci.
ARTICOLO 12
La quota di capitale o le azioni dei soci cooperatori e le azioni nominative sottoscritte dai soci sovventori e le azioni di partecipazione cooperativa dovranno essere versate all’atto della sottoscrizione in un’unica soluzione e il Consiglio di Amministrazione dovrà assumere a fronte di ogni sottoscrizione una propria deliberazione. Le quote o azioni dei soci cooperatori sono nominative. Non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute senza l’autorizzazione del Consiglio di Amministrazione e si considerano vincolate a favore della cooperativa a garanzia del totale adempimento delle obbligazioni che i soci cooperatori contraggono con la medesima.
Le azioni dei soci sovventori sono nominative e trasferibili con il consenso del Consiglio di Amministrazione.
Le azioni di partecipazione cooperativa sono al portatore a condizione che siano interamente liberate per ciascuna emissione.
ESERCIZIO SOCIALE – BILANCIO
ARTICOLO 13
L’esercizio sociale va dal giorno 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, ai sensi dell’art. 2423 e seguenti del Codice Civile.
Dovrà altresì provvedere, nell’ambito della relazione al bilancio, a specificare i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari in conformità con il carattere cooperativo della società.
L’assemblea che approva il bilancio delibera sulla attribuzione dei ristorni e sulla destinazione degli utili netti annuali destinandoli:
a) a riserva legale in misura non inferiore al 30%;
b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in misura del 3%;
c) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato.
L’aumento percentuale determinato dall’assemblea per il periodo corrispondente e quello dell’esercizio in cui gli utili stessi sono stati prodotti, non potrà mai superare il limite della variazione dell’indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolati dall’ISTAT;
d) alla distribuzione ai soci di un dividendo calcolato in misura percentuale tale da non superare, in ogni caso, il limite massimo previsto dalla Legge per il rispetto, ai fini fiscali, dei requisiti mutualistici;
e) alla distribuzione ai soci sovventori di un dividendo pari a quello distribuito ai soci cooperatori aumentato percentualmente fino a un massimo di due punti.
Ai soci sovventori verrà comunque distribuito un dividendo non inferiore al 5% (cinque per cento);
f) alla distribuzione agli azionisti di partecipazione di un dividendo pari a quello distribuito ai soci cooperatori, aumentato percentualmente di due punti. Agli azionisti di partecipazione verrà comunque distribuito un dividendo pari al 5% (cinque per cento);
g) se residua, una ulteriore ed eventuale quota degli utili può essere destinata alle altre riserve facoltative ed indivisibili eventualmente istituite.
La quota di utili che non é destinata ai sensi delle lettere a) e b) e che non é utilizzata per la rivalutazione delle quote, o distribuita ai soci, o destinata ad altre riserve indivisibili, deve essere destinata a fini mutualistici ai sensi dell’art. 2536 del Codice Civile.
L’assemblea può anche deliberare, fatto salvo quanto indicato alle lettere b), e) e f), che la totalità degli utili venga destinata alla riserva legale che é da considerare indivisibile alle condizioni previste dall’art. 10 del presente statuto anche ai sensi dell’art. 12 della Legge 16 Dicembre 1977, n. 904.
ORGANI SOCIALI
A) Assemblea:
ARTICOLO 14
L’Assemblea ordinaria é convocata dal Consiglio di Amministrazione ogni anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, ovvero entro sei mesi quando particolari esigenze lo richiedono, per:
a) l’approvazione del bilancio;
b) la nomina del Presidente, degli amministratori, dei sindaci, e del Presidente del Collegio Sindacale;
c) la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci a norma dei successivi articoli 19 e 24;
d) la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale, indicati nell’ordine del giorno.
L’Assemblea potrà anche deliberare sull’eventuale responsabilità degli amministratori e, se nominati, dei sindaci.
ARTICOLO 15
L’assemblea speciale dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa delibera:
a) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune;
b) sull’approvazione delle deliberazioni dell’assemblea della società cooperativa che pregiudicano i diritti della categoria;
c) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul relativo rendiconto;
d) sugli altri oggetti di interesse comune.
L’assemblea speciale esprime annualmente un parere motivato sullo stato di attuazione dei programmi pluriennali di cui all’art. 5, comma 3.
L’assemblea speciale é convocata dagli amministratori della società cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando almeno un terzo dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa ne faccia richiesta.
Il rappresentante comune deve provvedere alla esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea speciale e deve tutelare gli interessi comuni dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa nei rapporti con la società cooperativa. Le modalità di convocazione e di svolgimento dell’assemblea speciale degli azionisti di partecipazione saranno oggetto di un specifico regolamento.
ARTICOLO 16
Il Consiglio di Amministrazione potrà convocare l’Assemblea quante volte lo riterrà utile alla gestione sociale.
L’Assemblea dovrà essere convocata senza ritardo quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un quinto dei voti di cui dispongono tutti i soci oppure, se nominato, dal collegio sindacale.
La convocazione dell’Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria sarà fatta a mezzo di avviso da affiggersi, insieme all’elenco delle materie da trattare, per almeno sette giorni nella sede sociale e da comunicarsi con lettera oppure e-mail a ciascun socio, almeno sette giorni prima dell’adunanza e deve contenere per esteso le deliberazioni proposte.
Nell’avviso suddetto potrà essere indicata la data dell’eventuale seconda convocazione, che potrà essere tenuta anche nel giorno successivo a quello stabilito per la prima.
ARTICOLO 17
L’Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, é valida qualunque sia l’oggetto da trattare: in prima convocazione quando sono presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti di tutti i soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti e rappresentati all’adunanza.
Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dell’oggetto, sulla trasformazione del tipo e sulla fusione della Società, sulla modifica statutaria inerente le clausole di mutualità, oppure sul trasferimento della sede sociale in altra località del territorio dello Stato, tanto in prima che in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole di almeno tre quarti dei voti di tutti i soci presenti.
In questi casi, i dissenzienti o assenti hanno diritto di recedere dalla società; la dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata dai soci intervenuti all’assemblea non oltre tre giorni dalla chiusura di questa, e dai soci non intervenuti non oltre 15 giorni dalla data della pubblicazione della deliberazione.
ARTICOLO 18
Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci cooperatori e sovventori che risultino iscritti nel libro soci. Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia l’importo della quota o delle azioni nominative possedute. A ciascuno dei soci cooperatori persona giuridica spettano n. 1 voti.
I voti dei soci sovventori non possono superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.
Gli azionisti di partecipazione non hanno diritto di voto, ma possono presenziare all’assemblea dei soci.
Il rappresentante comune degli azionisti di partecipazione ha diritto di presenziare all’assemblea e di opporsi alle deliberazioni che ledono i diritti collettivi degli azionisti di partecipazione.
I soci, che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all’assemblea hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da altri soci mediante delega scritta: ciascun socio può rappresentare al massimo cinque altri soci. Le modalità delle votazioni saranno stabilite dall’assemblea. Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno anche avvenire per acclamazione.
ARTICOLO 19
Non é consentito il voto per corrispondenza.
ARTICOLO 20
L’Assemblea é presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dalla persona designata dall’assemblea.
La nomina del Segretario é fatta dall’assemblea e non ha luogo quando il verbale é redatto da Notaio. Anche il verbale redatto da Notaio deve essere trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’assemblea.
B) Consiglio di Amministrazione
ARTICOLO 21
Il Consiglio di Amministrazione si compone da numero tre a numero nove consiglieri.
Gli amministratori durano in carica tre esercizi, sono sempre rieleggibili e sono dispensati dal prestare cauzione.
Gli amministratori non hanno diritto a retribuzione, salvo che non lo deliberi l’assemblea, la quale può anche stabilire che ad essi vengano concesse medaglie di presenza. I soci sovventori, o mandatari delle persone giuridiche soci sovventori (nonchè i soci azionisti di partecipazione), possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve essere comunque costituita da soci cooperatori.
Un posto in Consiglio di Amministrazione é riservato agli azionisti di partecipazione.
ARTICOLO 22
Il Consiglio di Amministrazione é convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce tutte le volte che egli lo riterrà utile oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un quinto dei Consiglieri.
La convocazione é fatta a mezzo di lettera o mail da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell’adunanza e, nei casi di urgenza, a mezzo di telegramma in modo che consiglieri e sindaci effettivi ne siano stati informati almeno un giorno libero prima della riunione.
Le modalità delle votazioni sono stabilite dallo stesso consiglio, le deliberazioni sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.
ARTICOLO 23
Il Consiglio di Amministrazione é investito dei più ampi poteri per la gestione della Società.
Esso può deliberare pertanto su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell’oggetto sociale, fatta eccezione di quelli che per legge sono di esclusiva competenza dell’assemblea. Può perciò, anche deliberare l’adesione della cooperativa a consorzi di cooperative o ad organismi federativi e consortili, la cui azione possa tornare utile alla Cooperativa stessa ed ai soci, nonchè concedere, postergare o cancellare ipoteche, e compromettere in arbitri anche amichevoli compositori controversie riguardanti la Società.
Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni a uno o più dei suoi membri oppure ad un Comitato esecutivo il cui numero e le cui attribuzioni sono fissati dallo stesso Consiglio.
Il Consiglio può nominare il direttore e comitati tecnici anche fra estranei stabilendone la composizione, le mansioni ed eventualmente i compensi.
ARTICOLO 24
La firma e la rappresentanza sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Egli può, con la sua sola firma rilasciare anche liberatorie quietanze ad enti Pubblici. Può pure rilasciare procure anche per ricorsi e controricorsi alla Suprema Corte di Cassazione nonchè per l’assistenza e rappresentanza legale della Società avanti ad altri organi giurisdizionali ed amministrativi.
In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente qualora sia stato nominato e, in mancanza o nell’assenza di questo, a un consigliere designato dal Consiglio.
Il Presidente o chi lo sostituisce potrà delegare la firma sociale ad altro consigliere oppure ad estranei al Consiglio con l’osservanza delle norme di legge vigenti al riguardo.
ARTICOLO 25
Se nel corso dell’esercizio sociale vengono a mancare uno o più amministratori, quelli rimasti in carica provvedono alla sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.
Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l’assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. La scadenza della carica degli amministratori così nominati dall’assemblea é quella degli amministratori sostituiti.
C) Collegio Sindacale
ARTICOLO 26
Il Collegio Sindacale se nominato si compone di tre membri effettivi e di due supplenti scelti tra i professionisti iscritti all’Albo dei Revisori Contabili.
Un membro effettivo e uno supplente sono riservati ai soci sovventori e/o agli azionisti di partecipazione.
I Sindaci durano in carica tre esercizi e sono sempre rieleggibili.
Per il compenso ai Sindaci si applicano le disposizioni contenute nell’art. 14 – punto c;
qualora, però, l’Assemblea stabilisca che i Sindaci devono essere remunerati, la retribuzione deve essere fissata prima o all’atto della nomina per tutta la durata della carica.
Il Collegio Sindacale deve riferire specificamente all’assemblea sui criteri seguiti dagli Amministratori nella gestione sociale, per il conseguimento degli scopi statutari in conformità con il carattere cooperativo della società.
ARTICOLO 27
Il Collegio Sindacale, se nominato, deve controllare l’amministrazione della Società, vigilare sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.
I Sindaci devono anche:
a) accertare che le valutazioni del patrimonio sociale vengano fatte con l’osservanza delle norme legislative;
b) accertare almeno ogni tre mesi la consistenza di cassa e l’esistenza dei valori e dei titoli di proprietà della Società o ricevuti da essa in pegno, cauzione o custodia;
c) verbalizzare gli accertamenti fatti anche individualmente;
d) intervenire alle adunanze dell’assemblea e del Consiglio di Amministrazione e possibilmente anche a quelli del Comitato Esecutivo quando sia costituito;
e) convocare l’assemblea qualora non vi provvedano gli Amministratori.
Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno una volta all’anno. I sindaci, infine, hanno tutti gli altri doveri e compiti stabiliti dalla legge.
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
ARTICOLO 28
Il funzionamento della cooperativa ed in particolare le modalità e le forme di emissione ed assegnazione delle azioni nominative dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa saranno disciplinati da appositi regolamenti da compilarsi dal Consiglio di Amministrazione e da approvarsi dall’Assemblea dei soci.
ARTICOLO 29
In caso di scioglimento della società, il patrimonio residuo, dedotto soltanto il capitale versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto al fondo mutualistico di promozione e sviluppo della cooperazione di cui all’art. 11 della Legge 31 Gennaio 1992, n. 59. Tale destinazione, tenuto conto della citata previsione legislativa, risulta quale espressa devoluzione a scopi di pubblica utilità conformi allo spirito mutualistico prevista ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 . In qualunque caso di scioglimento della Società, l’assemblea con la maggioranza relativa, nominerà uno o più liquidatori preferibilmente fra i soci, stabilendone i poteri.
ARTICOLO 30
I requisiti mutualistici di cui all’art. 26 D.Lgs. C.P.S. 1577/47, espressamente previsti all’art. 4 del presente statuto, sono irrevocabili e la loro osservanza é di fatto realizzata nell’attività della cooperativa.
ARTICOLO 31
Per tutto quanto non é regolato dall’atto costitutivo, di cui il presente statuto fa parte integrante, valgono le disposizioni di legge sulle società cooperative a responsabilità limitata rette coi principi della mutualità agli effetti tributari.